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Coronavirus – Garante Privacy, no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati
Il Garante Privacy sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.
Al riguardo, si segnala che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario.
I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.
Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.
Pertanto, il Garante, accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Garante Privacy
Roma, 2 marzo 2020
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MARZO 2020: scadenza formazione per attrezzature di lavoro
A marzo 2020 scadrà la formazione per coloro che hanno effettuato il corso, tra la fine del 2014 e marzo 2015, per operatori abilitati alla conduzione delle attrezzature di lavoro (Accordo Stato Regioni del 22.02.2012).
Pertanto gli operatori che hanno partecipato a corsi di formazione tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento (entro il 12/03/2015: precedente scadenza formativa) dovranno partecipare al corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato formativo ed in ogni caso entro il 12/03/2020.
Gli operatori che invece hanno partecipato a corsi di formazione dopo la data del 12/03/2015, dovranno partecipare al corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato del corso svolto (es. la formazione eseguita il 30/06/2015 deve essere aggiornata entro il 30/06/2020).
Ricordiamo che tra le Attrezzature di lavoro che hanno la necessità di abilitazione (soggette quindi a specifico corso di formazione) si annoverano:
- Carrelli elevatori industriali semoventi;
- Carrelli elevatori a braccio telescopico;
- Piattaforme di Lavoro Elevabili con e senza stabilizzatori;
- Gru a Torre;
- Gru per autocarro;
- Trattori agricoli e forestali gommati e cingolati;
- Macchine movimento terra quali terne, escavatori, pale e autoribaltabili a cingoli.
Il precedente elenco è esemplificativo e non esaustivo.
Lo studio è a disposizione per una verifica personalizzata delle scadenze aziendali.
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MUD 2020
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
Rimangono quindi immutati:
- Informazioni da trasmettere.
- Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
- Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
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Informativa aziendale Gennaio 2020 Privacy
Garante Privacy.
Illecito mantenere attivo account posta elettronica dell’ex dipendente.
Commette un illecito la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica.
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Informativa aziendale Novembre 2019
PRIVACY: telecamere sul posto di lavoro – il caso e il commento di Antonello Soro
La Corte Europea dei diritti umani ha stabilito che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti.
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Informativa aziendale Settembre 2019
PRIVACY
Trattamento di categorie particolari di dati: le nuove prescrizioni del Garante
È stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 176 del 29 luglio il provvedimento generale del Garante che raccoglie e aggiorna prescrizioni sul trattamento di categorie particolari di dati.
Il nuovo provvedimento contiene gli obblighi per poter trattare categorie particolari di dati personali ovvero, in riferimento a quanto indicato dall’articolo 9 del GDPR, i dati personali riguardanti lo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, l’orientamento sessuale, nonché i dati genetici e biometrici.
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Informativa aziendale Ottobre 2019
L’informativa di ottobre si compone di due notizie:
- la prima mette in risalto una condanna a ex dipendente e nuova azienda per furto di dati riservati (tribunale di Milano);
- la seconda ribadisce che il Datore di Lavoro ha un dovere inderogabile di vigilanza e controllo nell’applicazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (Sez. VII penale della Corte di Cassazione).
